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Bankitalia: le banche prestano soldi non legali

30 euro

 

In seguito al fiorire sul web di autonome iniziative intraprese da alcuni cittadini, tese a creare “euro scritturali”, Bankitalia ha di recente diramato un avviso rivolto al pubblico 1In tale dispaccio l’istituto diffida i cittadini dal “creare” e/o accettare moneta scritturale per operazioni di pagamento.
Come si legge nella comunicazione allegata, la ragione addotta da Bankitalia è la seguente:

L’unica forma di moneta legale –ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro è la moneta emessa dalla Bce, in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo”.

Quanto alla funzione di mantenere stabile il valore della moneta nel tempo ognuno di noi, per sua personale esperienza, ha verificato, che ciò non è mai avvenuto.

Sappiamo tutti come il valore della moneta si svaluti inesorabilmente nel tempo. È noto che fino a qualche decennio fa era, sufficiente un solo stipendio per mantenere una famiglia intera.

Tale fenomeno è spiegabile con il fatto che tutto il circolante è emesso in prestito, giocoforza, l’inflazione non è direttamente controllabile.

Infatti è proprio il fatto di consentire alle banche commerciali e ad altri istituti finanziari privati di emettere e prestare mezzi di pagamento, spacciati per moneta legale all’atto del finanziamento, e in eccesso rispetto al reddito prodotto dall’economia reale, a provocare spinte inflazionistiche.

Esse vengono scientemente fatte assorbire dai mercati finanziari mediante la creazione di attivita' che, a voler essere magnanimi, non rispondono all’interesse generale, dando luogo alle famose “bolle” speculative.

Non per niente un Premio Nobel per l’Economia, Maurice Allais, non esitò a paragonare tali “servizi di pagamento” al danaro falso per gli effetti destabilizzanti che essi producono.

Dall’altro lato invece, nei momenti di recessione, la negazione dei“servizi di pagamento” ( 'credit crunch'), non fa altro che accentuare il ciclo deflazionistico.

È cosi' le Banche Centrali corrono ai ripari “stampando moneta” (allentamenti quantitativi, Quantitive Easing) che, puntualmente, vanno ad esclusivo beneficio dei mercati finanziari e degli indici borsistici.

Pertanto gli unici strumenti a disposizione della Bce per raggiungere l’obiettivo prefissato della “stabilità dei prezzi”, sono le leve del tasso ufficiale di sconto.

Quando non è possibile agire su di esse, le autorità ricorrono alla deflazione degli altri fattori di produzione, dando il via ad una dilagante spirale recessiva.

Per quanto riguarda la fiducia generale nella moneta, aspetto di primaria importanza, attinente la “certezza del diritto”, la Bce dichiara di far ricorso a rigorose procedure.

Anzitutto si evidenzia come l’unica forma di moneta legale, ossia con effetto “solutorio”, cioè liberatorio nei confronti del creditore, è solo quella emessa dalla Bce.

Per moneta legale si intendono i contanti e le riserve indisponibili (ovvero non accessibili al pubblico), che ciascuna banca commerciale accende presso la Banca centrale, onde poter soddisfare la domanda di cartamoneta da parte dei propri clienti.

Nel nostro ordinamento giuridico all’ art 1277 cc1 c. leggiamo:

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento. e per il suo valore nominale”.

Nel nostro paese ha corso legale – a decorrere dal 1° Gennaio 1999- l’ euro (artt. 2 e 3 regolamento CE n. 974/1998).

La moneta scritturale in uso presso le banche commerciali è del tutto smaterializzata, in quanto priva di supporto fisico. Essa consiste infatti, in una mera annotazione contabile, ed è classificata come deposito.

La Banca d’Italia la definisce come “servizio di pagamento” o “moneta interna”.

Non moneta legale, dunque.

L’impiego di tale termine è tutt’altro che casuale.

Tali “servizi di pagamento” infatti, pur essendo identici nel quantum, cioè nel valore commerciale (un bonifico di 1.000 euro vale tanto quanto 1.000 euro in banconote), differiscono dalla moneta legale, della quale non presentano la medesima qualità.

Il grado di rischio per chi accetta tali “surrogati” di moneta legale, è ben lontano dal garantire certezza giuridica.

Essi infatti in quanto strumenti “non fungibili” , sono privi della caratteristica “liberatoria” esclusiva della banconota.

Detto in altre parole e per stessa ammissione della Banca d’Italia, i servizi di pagamento resi dalle banche commerciali sono incerti.

A conferma di ciò si rinvia al recente caso target 2 2, e alle dichiarazioni di Mario Draghi, il quale ha affermato che, in caso di uscita dall’ euro di questo o quel paese, si dovrebbe provvedere a saldare le rispettive esposizioni.

Segno che le esposizioni debitorie, sono lungi dall’essere saldate.

Eppure il precipuo scopo della moneta risiede nel suo potere liberatorio certo ed immediato e, come ben ricorda la Banca d’Italia, nella sua funzione di riserva di valore.

È confortati da tale sicurezza che ci si reca in banca a chiedere un prestito od un finanziamento ed è sempre sul presupposto di tale sicurezza, che il venditore o creditore accetta il pagamento la moneta.

Tutti noi siamo convinti di recarci in banca ed ottenere uno strumento dal valore giuridico incontrovertibile, e non uno strumento del tutto aleatorio (tanto vale usare cambiali).

Le conseguenze di tale discrezionalita', inevitabilmente ricade sul cittadino, sulle cui spalle gravano, le normative “bail in”, in barba all' art 47 Cost. Che intenderebbe tutelare il risparmio.

La moneta e' stata inventata per avere uno strumento che garantisca la sua accettazione nel presente mentre ,nel futuro, ci si aspetta svolga la funzione di riserva di valore rispetto agli altri mezzi di pagamento (storicamente nati prima del conio).

Non da ultimo vi era la funzione di riservare al sovrano i benefici del signoraggio diretto, in senso stretto (nei casi in cui si renda necessario e ove sia possibile) e altresì di quello indiretto.

A tutt'oggi questi privilegi, sono di esclusivo appannaggio del sistema bancario privato.

È per questa precisa ragione che si fanno sempre più insistenti, le giustificate rivendicazioni di proprietà popolare della moneta.

Se come vuole l'Art. 1 della Costituzione, 'La sovranita' appartiene al popolo', è solo ad esso che vanno attribuiti tutti gli eventuali benefici derivanti dall’ emissione monetaria (e non soltanto gli oneri), e ciò, in qualsiasi forma essa avvenga.

La “teoria da web”, come definita dalla Banca d’Italia, della proprietà popolare della moneta trova il suo avallo giuridico proprio nell' Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana.

E tutti ,Banca d’Italia compresa, devono rispettare lo spirito e la lettera costituzionale.

In tale contesto ,dunque, la Banca d’Italia (in quanto Autorità monetaria preposta) non può sicuramente affermare di riuscire a svolgere con efficacia il suo compito di conservazione nel tempo del valore della moneta perché tale compito consiste non solo nel conservare il valore della moneta come unità di conto, ossia con riferimento al livello generale dei prezzi, ma anche come riserva di valore, ossia di salvaguardare nel tempo i mezzi di pagamento, cioè i risparmi (Art. 47 Costituzione).

In tale contesto può davvero la Banca d’Italia (in quanto Autorità monetaria preposta), assolvere il compito di conservazione nel tempo del valore della moneta, inteso sia come livello generale dei prezzi, ma anche come riserva di valore?

In altre parole è in grado di salvaguardare i risparmi ex Art. 47 Cost?

Desideriamo ancora riportare la risposta di Draghi seguita all’interpellanza dell’On Scurria sul punto

di chi è la proprietà dell’euro al momento dell’emissione”:3

<Il riconoscimento e l’accettazione delle banconote in euro nella loro funzione di riserva di valore e mezzo di scambio non dipendono soltanto dalla condizione di avere corso legale, ma anche dalla credibilità della politica monetaria dell’Eurosistema e dal valore delle attività a fronte delle passività dell’emittente, elementi che quindi assicurano il valore della moneta e, in ultima analisi, la fiducia dei cittadini nell’euro>.

Rileviamo, in primis, che il Mario nazionale non ha potuto fare a meno di negare un elemento fondamentale, ossia la fiducia dei cittadini, relegando questa considerazione un po’ in disparte.

Egli pone invece l’accento sul seguente aspetto:

Le passività dell’emittente: sono tali le banconote ed in generale gli accrediti effettuati dalla banca in favore dei correntisti.

Dette passività trarrebbero valore non tanto dal “corso legale”, ma grazie alle attività detenute dall’emittente.

E le attività dell’emittente consistono soprattutto nei crediti che la banca vanta verso i propri debitori.

Pertanto ciò che, secondo Draghi, conferisce valore all’euro sono le obbligazioni pecuniarie che gravano sulle spalle dei cittadini.

Sul punto il diritto è chiaro.

Il mezzo di pagamento, il cui valore è assicurato dalla capacità del debitore di ripagarlo, si chiama “cambiale” e non certamente moneta.

Ne consegue che, su stessa ammissione della Bce e come da sempre sostenuto dal Prof. Giacinto Auriti (il discorso infatti riguarda anche la ns vecchia lira, seppur con incidenza differente), la banca presta debiti ossia false cambiali, perché emesse con la certezza di non essere pagate dall’emittente, e fatte ricadere sulla collettività dei cittadini.

Ora come possa un debito assicurare la certezza dei valori, la sicurezza dei risparmi, nonché la fiducia generale, non è dato sapere.

Sulla scorta di tali considerazioni viene ovviamente a cadere ,come un castello di carte, il costrutto fiduciario che il sistema bancario dice di garantire.

Sulla questione poi della sostanza della moneta ossia, del suo carattere convenzionale, rimandiamo ad altri scritti.4

Qui ci limitiamo ad affermare che cadendo l’affermazione di Draghi in quanto palesemente contradditoria, nonché ingiusta ed iniqua verso i cittadini, resta in piedi ancora una volta l’affermazione del Prof. Giacinto Auriti secondo cui la moneta è convenzione.5

Naturalmente siamo bene consapevoli che l’ ordinamento monetario è legittimato dall’ attuale normativa.

Ribadiamo pero’ che la legge deve rispondere anzitutto a criteri di giustizia e di certezza, e deve rispettare, sempre, i principi generali del diritto per rispondere alle esigenze di una società che si faccia carico del benessere di tutti.

D’altronde il nostro ordinamento deriva dal diritto romano che recita:

pacta sunt servanda”

 

10.06.2017

Per Scuola Studi Giuridici e Monetari “Giacinto Auriti”

Ugo Genovesi - Sara Lapico - Massimiliano Scorrano

 

note

4 Giacinto Auriti, Il valore del diritto, Solfanelli.

5 Giacinto Auriti, L'ordinamento internazionale del sistema monetario, Solfanelli.